AVVERTENZA:
   Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal  Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle  disposizioni  sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Le modifiche apportate dalla legge di  conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.
  Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... ))
   A  norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
   La  legge  di conversione del presente decreto, oltre a convertire
il decreto (art. 1, comma 1), contiene anche altre disposizioni (art.
1, commi da 2 a 5) il cui testo e' riportato in appendice.
                               Art. 1.
                       Fondo per l'occupazione
  1. Per gli anni 1993-1995 il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, d'intesa con il  Ministro  del  tesoro,  attua,  sentite  le
regioni,  e tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato per il
coordinamento delle iniziative per l'occupazione presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'articolo 29 della
legge 23  agosto  1988,  n.  400,  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri  15  settembre 1992, misure straordinarie di
politica  attiva  del   lavoro   intese   a   sostenere   i   livelli
occupazionali: a) nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e
2  del  regolamento CEE n. 2052/88 (( o del regolamento CEE n. 328/88
cosi' individuate ai sensi del decreto-legge 1› aprile 1989, n.  120,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 15 maggio 1989, n. 181,
recante misure di sostegno e di reindustrializzazione  in  attuazione
del  piano  di  risanamento  della  siderurgia;  b) )) nelle aree che
presentano rilevante squilibrio locale  tra  domanda  ed  offerta  di
lavoro  secondo  quanto previsto dall'articolo 36, secondo comma, del
decreto del Presidente della  Repubblica  24  luglio  1977,  n.  616,
accertati  dal  Ministro  del  lavoro  e della previdenza sociale, su
proposta delle commissioni regionali per l'impiego, sulla base  delle
intese raggiunte con la Commissione delle Comunita' europee.
  1-bis. (( Ai fini della definizione degli interventi di cui      ))
(( al comma 1 si tiene altresi' conto:                             ))
 a) (( della presenza di crisi territoriali di particolare gravita'))
(( o di crisi settoriali strutturali con notevole impatto sui      ))
(( livelli occupazionali, facendo riferimento ai criteri gia'      ))
(( definiti sulla base della legislazione vigente per particolari  ))
(( settori;                                                        ))
 b) (( della sussistenza di situazioni di sviluppo ritardato o di  ))
(( depressione economica;                                          ))
 c) (( della sussistenza di processi di ristrutturazione, di       ))
(( riconversione industriale o di deindustrializzazione;           ))
 d) (( della presenza di gravi fenomeni di degrado sociale,        ))
(( economico o ambientale e di mancata valorizzazione e difesa del ))
(( patrimonio storico e artistico.                                 ))
(( 2. Le misure di cui al comma 1, riservate alla promozione di    ))
(( iniziative per il sostegno dell'occupazione con caratteri di    ))
(( economicita e stabilita' nel tempo, comprese le dotazioni di    ))
(( opere di pubblica utilita', di servizi terziari e di edilizia   ))
(( abitativa economico-popolare, prevedono, per una durata non     ))
(( superiore ai tre anni, l'erogazione di incentivi ai datori di   ))
(( lavoro, per ogni unita' lavorativa occupata a tempo pieno,      ))
(( aggiuntiva rispetto alle unita' effettivamente occupate alla    ))
(( data di entrata in vigore del presente decreto, secondo         ))
(( modulazioni decrescenti che non possono superare                ))
(( complessivamente una annualita' del costo medio pro capite      ))
(( del lavoro. Il beneficio e' cumulabile con le agevolazioni      ))
(( di cui agli articoli 8, 20 e 25, comma 9, della legge 23 luglio ))
(( 1991, n. 223, ed all'articolo 8, comma 9, della legge 29        ))
(( dicembre 1990, n. 407. Gli incentivi di cui al presente comma   ))
(( devono favorire l'occupazione femminile, in conformita' ai      ))
(( principi di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125.              ))
  3. Alle misure di cui al comma 2 possono accedere soggetti pubblici
e  privati,  anche  organizzati  in forma cooperativa, che presentino
motivata domanda  relativa  a  tutti  i  settori  economici,  purche'
funzionali  alle  finalita'  di  cui  al  comma  1.  Possono altresi'
accedere imprese, pubbliche o private, incaricate di gestire progetti
di pubblica utilita', di durata non inferiore ad un anno,  nei  quali
siano  impiegati  lavoratori  sospesi  in cassa integrazione guadagni
straordinaria  e  lavoratori  rientranti  nelle  categorie   di   cui
all'articolo  25,  comma  5,  della  legge  23  luglio  1991, n. 223,
promossi dalle amministrazioni statali o dalle regioni.
  4. Gli interventi previsti dal comma  2  sono  estesi  a  tutto  il
territorio  nazionale  per le iniziative riguardanti l'occupazione di
persone svantaggiate, promosse dai soggetti di  cui  all'articolo  1,
comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381.
  5.  Con  uno  o  piu' decreti da emanarsi entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  il  Ministro  del
lavoro  e  della  previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
tesoro, definisce, in linea con la normativa comunitaria, sentite  le
organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  e  dei  datori  di lavoro
maggiormente  rappresentative  sul  piano  nazionale,   i   requisiti
soggettivi  dei  lavoratori,  avendo  anche  riguardo alle unita' dei
giovani disoccupati in conseguenza della ultimazione  dei  lavori  in
tema  di  valorizzazione di beni culturali ed ambientali e, comunque,
di interventi per la realizzazione di opere di utilita' collettiva di
cui  all'articolo  15  della  legge  28  febbraio  1986,  n.  41,   e
all'articolo  23  della  legge  11  marzo  1988,  n. 67, i modelli in
conformita' dei quali vanno redatte le domande di contributo  di  cui
al  comma  3,  i termini e le modalita' di erogazione dei benefici di
cui  al  comma  2,  anche  mediante  conguagli   con   i   contributi
previdenziali,  nonche'  le  modalita'  di  controllo  sui  risultati
conseguiti. Ai provvedimenti di ammissione ai benefici del  Fondo  di
cui  al  comma 7 e di autorizzazione delle relative spese provvede il
Ministro del lavoro e  della  previdenza  sociale  nei  limiti  delle
disponibilita'   del   Fondo  medesimo.  La  mancata  attuazione  del
programma indicato nella domanda di contributo  di  cui  al  comma  3
comporta  la  decadenza  dai  benefici  con  restituzione  di  quanto
eventualmente gia' fruito.
(( 6. Per le finalita' di cui al comma 1 il Ministero del lavoro e ))
(( della previdenza sociale, sentite le commissioni regionali per  ))
(( l'impiego, stipula convenzioni con consorzi di comuni e con     ))
(( enti, societa', cooperative o consorzi pubblici e privati, di   ))
(( comprovata esperienza e capacita' tecnica nelle materie di cui  ))
(( al presente articolo, nonche' con gli enti gestori dei fondi    ))
(( mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ))
(( di cui al comma l dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, ))
(( n. 59, diretti all'incremento dell'occupazione, per progettare  ))
(( modelli e strumenti di gestione attiva della mobilita' e dello  ))
(( sviluppo di nuova occupazione, anche delineando metodi di       ))
(( valutazione della fattibilita' dei progetti e dei risultati     ))
(( conseguiti.                                                     ))
  7. Per le finalita' di cui al presente articolo e' istituito presso
il Ministero del lavoro e  della  previdenza  sociale  il  Fondo  per
l'occupazione,  alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di
spesa stabilita al comma 8, nel quale confluiscono anche i contributi
comunitari destinati al finanziamento  delle  iniziative  di  cui  al
presente  articolo,  su  richiesta  del  Ministero del lavoro e della
previdenza sociale. A  tale  ultimo  fine  i  contributi  affluiscono
all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  essere  riassegnati al
predetto Fondo.
  7-bis. (( I contributi che verranno erogati dalla CEE per la     ))
(( realizzazione dei servizi di informazione sul mercato del       ))
(( lavoro comunitario e per gli scambi di domande e offerte di     ))
(( lavoro tra gli Stati membri, nonche' per le attivita' di        ))
(( cooperazione tra i servizi per l'impiego comunitari, verranno   ))
(( versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere         ))
(( assegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del    ))
(( Ministero del lavoro e della previdenza sociale.                ))
  8. Per il finanziamento del Fondo di cui al comma 7 e'  autorizzata
la  spesa di lire 550 miliardi per l'anno 1993 e di lire 400 miliardi
per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Al relativo  onere  si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856  dello  stato
di  previsione  del  Ministero  del  tesoro per l'anno 1993, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al  Ministero  del
lavoro  e della previdenza sociale. Le somme non impegnate in ciascun
esercizio finanziario possono esserlo in quello successivo.
 
          Riferimenti normativi:
             - Il testo dell'art. 29 della legge 23 agosto  1988,  n.
          400,  (Disciplina  dell'attivita'  di governo e ordinamento
          della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri),  e'   il
          seguente:
             "Art.  29  (Consulenti e comitati di consulenza) - 1. Il
          Presidente del Consiglio dei  Ministri  puo'  avvalersi  di
          consulenti e costiuire comitati di consulenza, di ricerca o
          di studio su specifiche questioni.
             2.  Per tali attivita' si provvede con incarichi a tempo
          determinato da conferire a magistrati, docenti niversitari,
          avvocati dello Stato, dirigenti e  altri  dipendenti  delle
          amministrazioni  dello  Stato,  degli  enti pubblici, anche
          economici,  delle  aziende  a   prevalente   partecipazione
          pubblica  o  anche ad esperti estraniei all'amministrazione
          dello Stato.
             3.  Gli  incarichi  sono  conferiti  con   decreto   del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  che ne fissa il
          compenso di concerto con il Ministro del tesoro".
             -  Il  D.P.C.M.  15  settembre  1992  e'  in  corso   di
          pubblicazione.
             -  Gli  obiettivi  1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88,
          relativo alle missioni dei Fondi a  finalita'  strutturali,
          alla  loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi
          e di quelli della Banca europea per gli investimenti  degli
          altri strumenti finanziari esistenti, sono i seguenti:
                                "Obiettivo n. 1
             1.    Le   regioni   interessate   dalla   realizzazione
          dell'obiettivo n. 1 sono regioni NUTS del  livello  II,  il
          cui  PIL  pro-capite  risulta, in base ai dati degli ultimi
          tre anni, inferiore al 75% della media comunitaria.
             Rientrano tra queste regioni anche l'Irlanda del Nord, i
          dipartimenti francesi d'Oltremare ed altre regioni  il  cui
          il  PIL pro-capite si avvicina a quello delle regioni indi-
          cate al primo  comma  e  che  vanno  inserite,  per  motivi
          particolari, nell'elenco relativo all'obiettivo n. 1.
             2.    L'elenco    delle    regioni   interessate   dalla
          realizzazione   dell'obiettivo   n.    1    e'    contenuto
          nell'allegato.
             3.  L'elenco  delle  regioni e' valido per cinque anni a
          decorrere dall'entrata in vigore del presente  regolamento.
          Prima   della  scadenza  di  tale  periodo  la  Commissione
          riesamina l'elenco in tempo utile  affiche'  il  Consiglio,
          deliberando  a  maggioranza  qualificata  su proposta della
          Commissione e previa consultazione del Parlamento  europeo,
          adotti  un  nuovo  elenco  valido per il periodo successivo
          alla scadenza dei cinque anni.
             4. Gli Stati membri presentano alla Commissione  i  loro
          programmi  di sviluppo regionale. Tali programmi contengono
          in particolare:
              - la descrizione delle linee principali scelte  per  lo
          sviluppo regionale e delle relative azioni;
              -  indicazioni  sull'utilizzazione  dei  contributi dei
          Fondi  strtturali,  della  BEI  e  degli  altri   strumenti
          finanziari prevista nella realizzazione dei programmi.
             Gli Stati membri possono presentare un programma globale
          di  sviluppo  regionale  per  tutte le loro regioni incluse
          ell'elenco di cui al paragrafo 2 purche'  questo  programma
          comporti gli elementi di cui al primo comma.
             Gli  Stati membri presentano per le regioni in questione
          anche i programmi di cui all'art.  10,  paragrafo  2  e  le
          iniziative  previste  dall'art. 11, paragrafo 1, includendo
          inoltre i dati relativi alle iniziative di cui all'art. 11,
          paragrafo 1 che costituiscono,  ai  sensi  della  normativa
          comunitaria, un diritto per i beneficiari.
             Per  accelerare  l'esame  delle  domande  e l'attuazione
          degli interventi, gli Stati membri possono  unire  ai  loro
          programmi  le richieste di programmi operativi compresi nei
          medesimi.
             5.  La  Commissione  valuta  i  programmi  e  le  azioni
          proposte  nonche'  gli altri elementi di cui al paragrafo 4
          in funzione della  loro  coerenza  con  gli  obiettivi  del
          presente  regolamento  e con le disposizioni e le politiche
          menzionate agli articoli 6 e 7. Essa definisce, sulla  base
          di  tutti  i  programmi  e  di  tutte  le  azioni di cui al
          paragrafo  4,  nell'ambito   della   partnership   prevista
          dall'art.  4, paragrafo 1 e di concerto con lo Stato membro
          interessato,  il  quadro  comunitario  di  sostegno per gli
          interventi strutturali  comunitari,  secondo  le  procedure
          previste all'art. 17.
             Il   quadro   comunitario   di   sostegno  comprende  in
          particolare:
              -  le  linee  prioritarie   scelte   per   l'intervento
          comunitario;
              - le forme d'intervento;
              -   il   programma   indicativo  di  finanziamento  con
          l'indicazione dell'importo degli interventi  e  della  loro
          provenienza;
              - la durata di tali interventi.
             Il   quadro   comunitario   di  sostegno  garantisce  il
          coordinamento   di   tutti   gli   interventi   strutturali
          comunitari previsti per la realizzazione dei vari obiettivi
          di cui all'art. 1 all'interno di una regione determinata.
             Il  quadro comunitario di sostegno puo', all'occorrenza,
          essere modificato e  adattato  su  iniziativa  dello  Stato
          membro o della Commissione di concerto con lo Stato membro,
          in   funzione   di  nuove  informazioni  pertinenti  e  dei
          risultati registrati durante l'attuazione delle  azioni  in
          questione.
             A  richiesta debitamente giustificata dello Stato membro
          interessato,  la  Commissine  adotta  i  quadri  comunitari
          particolari  di sostegno per uno o piu' programmi di cui al
          paragrafo 4.
             6. Gli interventi relativi all'obiettivo n. 1  assumono,
          prevalentemente, la forma di programmi operativi.
             7.  Le  modalita'  d'applicazione  del presente articolo
          sono  precisate  nelle  disposizioni  di  cui  all'art.  3,
          paragrafi 4 e 5".
                                "Obiettivo n. 2
             1.  Le  zone  industriali  in  declino interessate dalla
          realizzazione  dell'obiettivo  n.   2   riguardano   alcune
          regioni, regioni frontaliere o parti di regioni (compresi i
          bacini di occupazione e comunita' urbane).
             2. Le zone di cui al paragrafo 1 debbono corrispondere o
          appartenere ad una unita' territoriale del livello NUTS III
          che soddisfi a ciascuno dei criteri seguenti:
               a)   il   tasso  medio  di  disoccupazione  dev'essere
          superiore alla media comunitaria registrata negli ltimi tre
          anni;
               b) rispetto all'occupazione complessiva, il  tasso  di
          occupazione  nel  settore  industriale dev'essere superiore
          alla media comunitaria per qualsiasi anno di riferimento  a
          decorrere dal 1975;
               c)  il  livello  occupazionale nel settore industriale
          rispetto all'anno di riferimento di  cui  alla  lettera  b)
          deve risultare in regresso.
             L'intervento  comunitario, fatte salve le disposzioni di
          cui al seguente paragrafo 4, puo' estendersi anche:
              - a zone contigue che soddisfano i suddetti criteri a),
          b) e c);
              - a comunita' urbane  caratterizzate  da  un  tasso  di
          disoccupazione  superiore  di  almeno  il  50%  alla  media
          comunitaria e che hanno  registrato  un  regresso  notevole
          nell'occupazione nel settore industriale;
              -  ad  altre  zone  che nel corso degli ultimi tre anni
          hanno subito o che attualmente  subiscono  o  rischiano  di
          subire   perdite   occupazionali   di  rilievo  in  settori
          industriali determinanti per il loro sviluppo economico con
          un conseguente serio aggravamento della  disoccupazione  in
          dette zone.
             3.  Sin  dall'entrata in vigore del presente regolamento
          la Commissione adotta un primo elenco delle zone di cui  al
          paragrafo  1, seguendo la procedura prevista dall'art. 17 e
          slla base delle disposizioni di cui al precedente paragrafo
          2.
             4. Nel  redigere  l'elenco  e  nel  definire  il  quadro
          comunitario  di  sotegno di cui al seguente paragrafo 9, la
          Commissione provvede a garantire una  reale  concentrazione
          degli  interventi  sulle  zone  piu'  gravemente  colpite e
          nell'ambito  geografico  piu'  appropriato,  tenendo  conto
          della  siturazione  particolare delle zone interessate. Gli
          Stati membri comunicano alla  Commissione  le  informazioni
          che possono aiutarla in questo compito.
             5.  Berlino puo' beneficiare del contributo a titolo del
          presente obiettivo.
             6. La Commissione rivede periodicamente  l'elenco  delle
          zone  beneficiarie.  Tuttavia  i  contributi concessi dalla
          Comunita' nell'ambito dell'obiettivo n. 2  a  favore  delle
          varie   zone  contenute  nell'elenco  sono  programmati  ed
          erogati su base triennale.
             7. Dopo tre anni dall'entrata  in  vigore  del  presente
          regolamento  i  criteri  definiti  al  paragrafo  2 possono
          essere modificati dal Consiglio che delibera a  maggioranza
          qualificata   su   proposta   della  Commissione  e  previa
          consultazione del Parlamento europeo.
             8.   Gli   Stati   membri  interessati  presentano  alla
          Commissione i loro programmi di riconversione  regionale  e
          sociale che contengono in particolare:
              -  la  descrizione delle linee principali scelte per la
          riconversione delle zone  in  questione  e  delle  relative
          misure:
              -  indicazioni  sull'utilizzazione  dei  contributi dei
          Fondi,  della  BEI  e  degli  altri  strumenti   finanziari
          prevista nella realizzazione dei programmi.
             Per  accelerare  l'esame  delle  domande  e l'attuazione
          degli interventi, gli Stati membri possono  unire  ai  loro
          programmi  le richieste di programmi operativi compresi nei
          medesimi.
             9.  La  Commissione  valuta  i  programmi  proposti   in
          funzione della loro coerenza con gli obiettivi del presente
          regolamento e con le disposizioni e le politiche menzionate
          agli  articoli 6 e 7. Essa definisce nell'abito della part-
          nership prevista dall'art. 4, paragrafo 1 e di concerto con
          lo Stato  membro  interessato,  il  quadro  comunitario  di
          sostegno  alla riconversione per gli interventi strutturali
          comunitari, avendo cura di  seguire  le  procedure  di  cui
          all'art. 17.
             Il  quadro  comunitario   di   sostegno   comprende   in
          particolare:
              -   le   linee   prioritarie  scelte  per  l'intervento
          comunitario;
              - le forme d'intervento;
              -  il  programma  indicativo   di   finanziamento   con
          l'indicazione  dell'importo  degli  interventi e della loro
          provenienza;
              - la durata di tali interventi.
             Il quadro comunitario di sostegno  puo'  all'occorrenza,
          essere  modificato  e  adattato  su  iniziativa dello Stato
          membro interessato o della Commissione di concerto  con  lo
          Stato membro, in fuzione di nuove informazioni pertinenti e
          dei  risultati oservati nel corso della realizzazione delle
          azioni in questione.
             10. Gli interventi relativi all'obiettivo n. 2 assumono,
          prevalentemente, la forma di programmi operativi.
             11. Le modalita' d'applicazione  del  presente  articolo
          sono  precisate  nelle  disposizioni  di  cui  all'art.  3,
          paragrafi 4 e 5".
             - Il testo del regolamento CEE n. 328/88, che istituisce
          un programma comunitario a favore  della  riconversione  di
          zone  siderurgiche,  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          delle Comunita' europee n. L 33 del 5 febbraio 1988.
             - Il D.L. 1› aprile 1989,  n.  120,  coordinato  con  la
          legge  di  conversione  15  maggio  1989,  n. 181, recante:
          "Misure  di  sostegno   e   di   reindustrializzazione   in
          attuazione  del  piano di risanamento della siderurgia", e'
          pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  n. 142 del 20  giugno
          1989.
             -  Il  secondo  comma  dell'art. 36 del D.P.R. 24 luglio
          1977, n. 616 (Attuazione della delega  di  cui  all'art.  1
          della  legge  22  luglio 1975, n. 382) cosi' recita: "Resta
          ferma la competenza dell'amministrazione centrale  relativa
          all'assitenza  tecnica  ed  al  finanziamento  dei progetti
          speciali da eseguirsi da parte delle regioni per ipotesi di
          rilevante  squilibrio  locale  tra  domanda  e  offerta  di
          lavori".
             -  Gli  articoli  8,  20  e  25, comma 9, della legge 23
          luglio  1991,  n.    223  (Norma  in   materia   di   cassa
          integrazione,  mobilita',  trattamenti  di  disoccupazione,
          attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento
          al lavoro ed altre disposizioni in materia di  mercato  del
          lavoro) sono cosi' formulati:
             "Art. 8 (Collocamento dei lavoratori in mobilita'). - 1.
          Per i lavoratori in mobilita', ai fini del collocamento, si
          applica  il diritto di precedenza nell'assunzione di cui al
          sesto comma dell'art.  15 della legge 29  aprile  1949,  n.
          264, e successive modificazioni ed integrazioni.
             2.  I lavoratori in mobilita' possono essere assunti con
          contratto di lavoro a termine di  durata  non  superiore  a
          dodici  mesi. La quota di contribuzione a carico del datore
          di lavoro e' pari a quella  prevista  per  gli  apprendisti
          dalla   legge   19   gennaio  1955,  n.  25,  e  successive
          modificazioni.  Nel  caso  in  cui,  nel  corso   del   suo
          svolgimento,  il  predetto  contratto  venga  trasformato a
          tempo indeterminato, il beneficio contributivo  spetta  per
          ulteriori  dodici  mesi  in  aggiunta a quello previsto dal
          comma 4.
             3. Per  i  lavoratori  in  mobilita'  si  osservano,  in
          materia  di limiti di eta', ai fini degli avviamenti di cui
          all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e  succes-
          sive   modificazioni   ed   integrazioni,  le  disposizioni
          dell'art. 2 della legge 22 agosto 1985, n. 444. Ai fini dei
          predetti avviamenti le Commissioni regionali per  l'impiego
          stabiliscono, tenendo conto anche del numero degli iscritti
          nelle   liste   di   collocamento,   la  percentuale  degli
          avviamenti da riservare ai lavoratori iscritti nella  lista
          di mobilita'.
             4.  Al  datore  di  lavoro  che, senza esservi tenuto ai
          sensi del comma 1, assuma o tempo pieno e  indeterminato  i
          lavoratori  iscritti  nella lista di mobilita' e' concesso,
          per  ogni  mensilita'  di   retribuzione   corrisposta   al
          lavoratore,  un  contributo  mensile  pari al cinquanta per
          cento della  indennita'  di  mobilita'  che  sarebbe  stata
          corrisposta  al lavoratore. Il predetto contributo non puo'
          essere erogato per un numero di mesi superiore a dodici  e,
          per i lavoratori di eta' superiore a cinquanta anni, per un
          numero  superiore  a  ventiquattro mesi, ovvero a trentasei
          mesi per le aree di cui all'art. 7, comma  6.  Il  presente
          comma non trova applicazione per i giornalisti.
             5.  Nei confronti dei lavoratori iscritti nella lista di
          mobilita' trova applicazione quanto previsto  dall'art.  27
          della legge 12 agosto 1977, n. 675.
             6.  Il  lavoratore  in mobilita' ha facolta' di svolgere
          attivita' di lavoro subordinato, a tempo parziale, ovvero a
          tempo determinato, mantenendo l'iscrizione nella lista.
             7. Per le giornate di lavoro svolte ai sensi  del  comma
          6,  nonche' per quelle dei periodi di prova di cui all'art.
          9, comma 7, i trattamenti  e  le  indennita'  di  cui  agli
          articoli  7,  11, comma 2, e 16 sono sospesi. Tali giornate
          non sono computate ai fini della determinazione del periodo
          di durata dei predetti trattamenti fino  al  raggiungimento
          di   un  numero  di  giornate  pari  a  quello  dei  giorni
          complessivi di spettanza del trattamento.
             8. I  trattamenti  e  i  benefici  di  cui  al  presente
          articolo rientrano nella sfera di applicazione dell'art. 37
          della legge 9 marzo 1989, n. 88".
             "Art.  20  (Contratti  di  reinserimento  dei lavoratori
          disoccupati). - 1. I lavoratori  che  fruiscono  da  almeno
          dodici  mesi  del  trattamento  speciale di disoccupazione,
          nonche' quelli  che  fruiscono  dal  medesimo  termine  del
          trattamento   straordinario   di   integrazione  salariale,
          possono essere assunti  nominativamente  mediante  chiamata
          dalle  liste  di  cui  all'art.  8, comma 9, della legge 29
          dicembre 1990, n. 407, con contratto  di  reinserimento  da
          datori  di  lavoro  che,  al momento dell'instaurazione del
          rapporto di lavoro, non  abbiano  nell'azienda  sospensioni
          dal  lavoro  in  atto  ai  sensi dell'art. 2 della legge 12
          agosto  1977,  n.  675,  ovvero  non  abbiano  proceduto  a
          riduzione di personale nei dodic mesi precedenti, salvo che
          l'assunzione    non    avvenga   ai   fini   di   acquisire
          professinalita'  sostanzialmente  diverse  da  quelle   dei
          lavoratori    interessati   alle   predette   riduzioni   o
          sospensioni di personale.
             2. Ai lavoratori assunti con contratto di reinserimento,
          di cui al comma 1, si applica, sulle correnti  aliqote  dei
          contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori
          di  lavoro  e  ferma restando la contribuzione a carico del
          lavoratore nelle misure previste  per  la  generalita'  dei
          lavoratori,  una  riduzione nella misura del settantacinque
          per cento per i primi dodici mesi nell'ipotesi di effettiva
          disoccupazione del lavoratore per un  periodo  inferiore  a
          due  anni,  per  i  primi ventiquattro mesi nell'ipotesi di
          effettiva disoccupazione  del  lavoratore  per  un  periodo
          superiore  a  due  anni e inferiore a tre anni, per i primi
          trentasei mesi nell'ipotesi di effettiva disoccupazione del
          lavoratore per un periodo superiore a tre anni.
             3. Il  datore  di  lavoro  ha  facolta'  di  optare  per
          l'esonero   dall'obbligo  del  versamento  delle  quote  di
          contribuzione a proprio carico nei limiti del cinquanta per
          cento della misura di cui al comma 2 per un periodo pari al
          doppio  di  quello  di  effettiva   disoccpazione   e   non
          superiore, in ogni caso, a settantadue mesi.
             4.  I  lavoratori assunti con contratto di reinserimento
          sono esclusi dal computo dei limiti  numerici  previsti  da
          leggi   e   contratti   collettivi  per  l'applicazione  di
          particolari normative ed istituti.
             5. Il contratto di lavoro di reinserimento  deve  essere
          stipulato  per  iscritto.  Copia  del contratto deve essere
          inviata  entro  trenta  giorni  al  competente  Ispettorato
          provinciale   del   lavoro   ed   alla   sede  pronvinciale
          dell'INPS".
             "Art. 25, comma 9. -  Per  ciascun  lavoratore  iscritto
          nella  lista di mobilita' assunto a tempo indeterminato, la
          quota di contribuzione a carico del datore di lavoro e, per
          i primi diciotto mesi, quella prevista per gli  apprendisti
          dalla   legge   19   gennaio  1955,  n.  25,  e  successive
          modificazioni".
             - Il comma 9 dell'art. 8 della legge 29  novembre  1990,
          n.  407,  recante:  "Disposizioni  diverse per l'attuazione
          della manovra di finanza pubblica 1991-1993" cosi'  recita:
          "A  decorrere  dal 1› gennaio 1991 nei confronti dei datori
          di lavoro di cui ai commi 1, 2 e 3 in  caso  di  assunzioni
          con   contratto   a   tempo   indeterminato  di  lavoratori
          disoccupati  da  almeno  ventiquattro  mesi  o  sospesi dal
          lavoro  e  beneficiari  di  trattamento  straordinario   di
          integrazione  salariale  da  un  periodo  uguale  a  quello
          suddetto,   quando   essere   non   siano   effettuate   in
          sostituzione  di  lavoratori dipedenti dalle stesse imprese
          per qualsiasi causa  licenziati  o  sospesi,  i  contributi
          previdenziali  ed assistenziali sono applicati nella misura
          del 50 per cento per un periodo di trentasei  mesi.  A  tal
          fine  sara' costituita in ogni regione apposita lista della
          quale le assunzioni possono essere effettuate con richiesta
          nominativa, secondo  le  modalita'  indicate  entro  trenta
          giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
          con  decreto  del  Ministro  del  lavoro e della previdenza
          sociale. Nelle ipotesi di assunzioni  di  cui  al  presente
          comma  effettuate  da  imprese  operanti  nei territori del
          Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del
          Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ovvero da
          imprese   artigiane,   non   sono   dovuti   i   contributi
          previdenziali  e  assistenziali per un periodo di trentasei
          mesi".
             - La legge 10 aprile 1991, n. 125 (Azioni  positive  per
          la  realizzazione  della  parita' uomo-donna nel lavoro) e'
          pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale n. 88  del  15  aprile
          1991.
             -  Il  comma 5 dell'art. 25 della citata legge 23 luglio
          1991, n.   223, cosi'  recita:  "I  lavoratori  di  cui  al
          secondo periodo del comma 1 sono:
               a)  i  lavoratori  iscritti  da piu' di due anni nella
          prima classe delle liste di collocamento  e  che  risultino
          non iscritti da almeno tre anni negli elenchi ed albi degli
          esercenti  attivita'  commerciali,  degli  artigiani  e dei
          coltivatori diretti e agli albi dei liberi professionisti;
               b) i lavoratori iscritti nella lista di  cui  all'art.
          6;
               c)  le  categorie di lavoratori determinate, anche per
          specifiche  aree  territoriali,  mediante  delibera   della
          commissine  regionale per l'impiego, approvata dal Ministro
          del lavoro e della previdenza sociale ai  sensi  del  comma
          7".
             -  Il  comma  1,  lettera  b), dell'art. 1 della legge 8
          novembre  1991,  n.  381  (Disciplina   delle   cooperative
          sociali), e' il seguente:
             "1.  Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire
          l'interesse generale della comunita' alla promozione  umana
          e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:
             a) (omissis);
               b)  lo  svolgimento  di  attivita' diverse - agricole,
          industriali,  commerciali  o  di  servizi   -   finalizzate
          all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate".
             - Il testo dell'art. 15 della legge 28 febbraio 1986, n.
          41,  recante:  "Disposizioni per la formazione del bilancio
          annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986)"
          e' il seguente:
             "Art.  15.  -  1.  E'  autorizzata  la spesa di lire 300
          miliardi per l'anno 1986 e di lire 300 miliardi per  l'anno
          1987,  di  cui il 50 per cento riservato al Mezzogiorno, da
          destinarsi alla  realizzazione  di  iniziative  volta  alla
          valorizzazione  di  beni culturali, anche collegate al loro
          recupero, attraverso l'utilizzazione delle tecnologie  piu'
          avanzate,  ed  alla  creazione di occupazione aggiuntiva di
          giovani  disoccupati   di   lungo   periodo,   secondo   le
          disposizioni  del presente articolo. Il Ministro per i beni
          culturali e ambientali, d'intesa con il Ministro del lavoro
          e della previdenza sociale, definisce  entro  il  31  marzo
          1986  un  programma  che dovra' concernere le seguenti aree
          d'intervento    prioritarie:    patrimonio    archeologico,
          patrimonio   architettonico   e   urbanistico,   patrimonio
          librario, patrimonio letterario e  linguistico,  patrimonio
          storico archivistico, arti figurative e arti minori.
             2.  I  progetti finalizzati all'attuazione del programma
          di cui al precedente comma,  da  presentarsi  entro  il  31
          maggio 1986, debbono indicare:
               a)  l'area  e  le  modalita'  degli  interventi  e gli
          obiettivi che si intendono raggiungere;
               b) la durata dell'intervento e l'onere finanziario del
          medesimo, articolato per i vari fattori produttivi;
               c) il numero  e  la  qualificazione  professionale  di
          addetti    specificamente    assunti    per    l'attuazione
          dell'iniziativa;
               d) le tecnologie che vengono utilizzate;
               e) le istituzioni competenti per materia e  territorio
          eventualmente coinvolte.
             3.  La  realizzazione  dei progetti di cui al precedente
          comma 2 avverra' sotto il  diretto  controllo,  secondo  le
          rispettive   competenze,   dell'Istituto  centrale  per  la
          patologia del libro, dell'Istituto centrale per il catalogo
          unico delle biblioteche  italiane  e  per  le  informazioni
          bibliografiche,  dell'Istituto  centrale per il restauro, e
          dell'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione.
             4. Il  Ministro  per  i  beni  culturali  e  ambientali,
          sentito   il   parere  del  Consiglio  nazionale  dei  beni
          culturali, d'intesa con il  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza  sociale,  istutisce  i  progetti e trasmette al
          CIPE  per  l'approvazione  l'elenco  coordinato,  indicando
          l'entita' del relativo finanziamento.
             5.  Entro  il  30  giugno  1986,  il  CIPE  delibera sui
          progetti, indicando i  soggetti  concessionari  della  loro
          attuazione.
             6.  Con  decreto  del  Ministro  per  i beni culturali e
          ambientali, di concerto con il Ministro del lavoro e  della
          previdenza sociale, sono approvati gli atti di concessione,
          che debbono indicare:
               a) il soggetto concessionario;
               b)  il  numero nonche' le qualificazioni professionali
          degli  addetti  che  saranno  specificamente  assunti   con
          contratto  a  termine  e  con  chiamata  nominativa  tra  i
          soggetti di eta' non superiore  a  29  anni  che  risultino
          inseriti nelle liste di collocamento da oltre 12 mesi o che
          comunque  non  abbiano avuto alcuna occupazione da oltre 12
          mesi secondo quanto attestato dal libretto  di  lavoro.  E'
          fatta  salva  la  possibilita' di assumere, con le medesime
          modalita', tecnici o laureati i  quali,  ancorche'  abbiano
          superato  il  ventinovesimo  anno  di  eta',  abbiano  gia'
          svolto, con contratto a tempo, attivita' di intervento  sui
          beni culturali presso le sovrintendeze;
               c)  i  contenuti  e le modalita' delle attivita' form-
          ative destinate, nell'ambito del contratto di lavoro,  agli
          addetti assunti ai sensi della precedente lettera b);
               d)  l'utilizzabilita'  delle tecnologie avanzate nella
          valorizzazione dei beni culturali oggetto dell'atto;
               e) il tempo di esecuzione;
               f) le modalita' di  erogazione  degli  acconti  e  del
          saldo;
               g) le modalita' di controllo della regolare esecuzione
          dell'intervento.
             7.  Le  opere  eventualmente occorrenti per l'attuazione
          degli interventi sono  di  pubblica  utilita',  urgenti  ed
          indifferibili.
             8.  I  pagamenti  di  acconto  e  di saldo dei lavori di
          attuazione dei progetti vengono disposti dal Ministro per i
          beni culturali e ambientali.
             9. Il bene rinveniente dall'esecuzione del  progetto  e'
          di   proprieta'   dello  Stato;  l'utilizzazione  totale  o
          parziale dello stesso puo' essere affidata ad enti pubblici
          e a soggetti privati con apposita convenzione".
             -  L'art.  23  della  legge  11  marzo   1988,   n.   67
          (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
          pluriennale dello Stato) (legge  finanziaria  1988),  cosi'
          recita:
             "Art.  23.  -  1.  Per  gli  anni  1988,  1989 e 1990 il
          Ministero del lavoro e della previdenza  sociale  finanzia,
          nel  limite  di  lire  500  miliardi  per  ciascun anno, la
          realizzazione nei territori del Mezzogiorno di cui al testo
          unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
          6 marzo 1978, n.  218,  di  iniziative  a  livello  locale,
          temporalmente  limitate,  consistenti  nello svolgimento di
          attivita' di  utilita'  collettiva  mediante  l'impiego,  a
          tempo  parziale, di giovani di eta' compresa tra i diciotto
          e i ventinove anni, privi di occupazione ed iscritti  nella
          prima classe delle liste di collocamento.
             2.  Le  iniziative  di  cui  al comma 1 sono proposte da
          amministrazioni    pubbliche,    imprese,     associazioni,
          fondazioni,  ordini  e collegi professionali e sono attuate
          da imprese anche cooperative gia' esistenti al 31  dicembre
          1987.  Le  proposte sono presentate nella forma di progetti
          formulati a norma del comma  3  all'agenzia  per  l'impiego
          competente   per   territorio.   L'agenzia  per  l'impiego,
          verificata la conformita' del progetto al modello di cui al
          comma  3,  lo  sottopone,  corredato  dal  proprio   parere
          motivato  e  non vincolante, alla commissione regionale per
          l'impiego. L'agenzia per  l'impiego  puo'  sottoporre  alla
          commissione    anche    progetti   da   essa   direttamente
          predisposti. La commissione regionale per l'impiego approva
          i   progetti,   autorizzando  l'utilizzazione  dei  giovani
          disoccupati e deliberando, nei limiti, della quota  di  cui
          al   comma   6,   l'ammissione  dei  predetti  progetti  al
          finanziamento.  L'agenzia  per  l'impiego,  ai  fini  della
          proposta, e la commissione regionale per l'impiego, ai fini
          dell'approvazione, sono tenute a dare priorita':
               a)  a  parita'  di condizioni, a programmi relativi ad
          attivita' indicate ovvero promosse dagli enti territoriali:
               b) ai progetti idonei  a  conseguire,  anche  mediante
          apposita  preparazione professionale dei giovani, risultati
          suscettibili di promuovere occasioni di lavoro;
               c) ai progetti che consentano di conseguire  risultati
          permanenti  di  recupero o miglioramento di fruibilita' del
          bene oggetto dell'intervento.
             3.  I  progetti  sono  formulati  secondo   un   modello
          predisposto  dal  Ministero  del  lavoro e della previdenza
          sociale, sentita la commissione centrale per  l'impiego.  I
          progetti  sono corredati dalla documentazione relativa alle
          autorizzazioni rilasciate dalle competenti amministrazioni,
          ove essere siano necessarie alla loro attuazione, e  devono
          in ogni caso indicare:
               a)    l'impresa   responsabile   dell'attuazione   del
          progetto;
               b) il numero e la  qualificazione  dei  lavoratori  da
          impegnare   nello   svolgimento  delle  iniziative  nonche'
          l'eventuale attivita' formativa;
               c) l'area  dell'intervento,  le  modalita'  della  sua
          attuazione e gli obiettivi che si intendono raggiungere;
               d)  la  durata  dell'intervento, che non dovra' essere
          inferiore a tre mesi  e  superiore  a  dodici  mesi,  salvo
          quanto previsto al comma 5;
               e)   l'onere  finanziario  complessivo  connesso  alla
          realizzazione  dell'intervento,  analiticamente  illustrato
          anche  con  riferimento ai fattori produttivi. In ogni caso
          l'onere  del  quale  si  chiede   il   finanziamento,   nel
          complesso,  non  deve  essee  superiore a lire 2 miliardi e
          quello relativo alle indennita' di cui al comma 7 non  puo'
          essere  inferiore  all'80  per  cento  del  predetto  onere
          complessivo;
               f) le istituzioni competenti per materia e  territorio
          eventualmente  coinvolte  nella formulazione del progetto e
          nella sua attuazione;
               g) il numero  e  la  qualificazione  professinale  dei
          lavoratori     dell'impresa     preposti     all'attuazione
          dell'iniziativa;
               h) i nominativi delle persone di cui alla  lettera  g)
          tenute  ad  attesare lo svolgimento dell'attivita' da parte
          dei singoli.
             4. Quando il progetto e'  predisposto  dall'agenzia  per
          l'impiego, all'indicazione di cui alla lettera a) del comma
          3, provvede la commissione regionale per l'impiego.
             5.   La   commissione   regionale   per   l'impiego,  in
          considerazione della particolare  qualita'  di  determinati
          progetti, puo' deliberare che la loro durata sia prolungata
          per un ulteriore periodo non superiore a dodici mesi.
             6.  Il  Comitato interministeriale per la programmazione
          economica (CIPE), su proposta del  Ministro  del  lavoro  e
          della  previdenza  sociale,  ripartisce  annualmente tra le
          regioni interessate gli  stanziamenti,  tenendo  conto  del
          tasso  di  disoccupazione  giovanile e, per gli anni 1989 e
          990, anche  dello  stato  di  attuazione  degli  interventi
          previsti dal presente articolo.
             7.  I  giovani ai quali va offerta l'occasione di essere
          utilizzati nell'attuazione dei progetti vengono individuati
          secondo la graduatoria delle liste di collocamento. La loro
          utilizzazione non comporta l'utilizzazione di  un  rapporto
          di  lavoro  subordinato  e deve svolgersi a tempo parziale,
          per un orario non  superiore  a  ottanta  ore  mensili.  Si
          applicano  le  disposizioni  per  l'assunzione obbligatoria
          contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
          di cui al testo unico approvato con decreto del  Presidente
          della  Repubblica  30  giugno  1965,  n. 1124, e successive
          modificazioni ed integrazioni. Ai  giovani  disoccupati  e'
          corrisposta,   per   ogni   ora  di  lavoro  effettivamente
          prestata, una indennita' di lire 6.000; per i giorni per  i
          quali  viene  corrisposta, essa sostituisce l'indennita' di
          disoccupazione eventualmente spettante, fermi  restando  la
          corresponsione  degli  assegni  familiari e l'accredito dei
          contributi figurativia quest'ultima collegati.
             8.  Ciascun  giovane   puo'   essere   impegnato   nello
          svolgimento  delle attivita' previste dal presente articolo
          per un periodo complessivamente non superiore  a  12  mesi.
          L'accettazione  dell'offerta di cui al comma 7 non comporta
          la cancellazione dalle liste di collocamento.
             9.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro   e   della
          previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
          sono   determinate   le   modalita'   dell'erogazione   del
          finanziamentoe dei controlli sulla regolare attuazione  del
          progetto.
             10.  Fino  all'istituzione  delle agenzie per l'impiego,
          gli adempimenti  di  cui  al  comma  2  sono  svolti  dalle
          commissioni regionali per l'impiego.
             11.  Nelle  regioni  a  statuto speciale i compiti della
          commissione  regionale  per  l'impiego  sono   svolti   dal
          corrispondente organo".
             - Il comma 1 dell'art. 11 delle lege 31 gennaio 1991, n.
          59  (Nuove norme in materia di societa' cooperative), e' il
          seguente: "Le  associazioni  nazionali  di  rappresentanza,
          assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute
          ai  sensi  dell'art.  5  del citato decreto legislativo del
          Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n.  1577,  e
          successive  modificazioni,  e  qelle riconosciute in base a
          leggi  emanate  da  regioni  a  statuto  speciale   possono
          costituire  fondi  mutualistici  per  la  promozione  e  lo
          sviluppo della cooperazione. I fondi possono essere gestiti
          senza   scopo   di  lucro  da  societa'  per  azioni  o  da
          associazioni".
                                   APPENDICE
          Con riferimento all'avvertenza:
             Si trascrive il testo dell'art. 1, commi da 2 a 5, della
          legge di conversione:
             "2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti  adottati
          e  sono  fatti  salvi  gli effetti prodottisi ed i rapporti
          giuridici sorti sulla base del decreto-legge 10 marzo 1993,
          n. 57.
             3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e
          sono fatti salvi  gli  effetti  prodottisi  ed  i  rapporti
          giuridici  sorti  sulla  base  del  decreto-legge 5 gennaio
          1993, n. 1.
             4. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e
          sono fatti salvi  gli  effetti  prodottisi  ed  i  rapporti
          giuridici  sorti  sulla  base  dei decreti-legge 5 dicembre
          1992, n. 472 e 1› febbraio 1993, n. 26.
             5. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e
          sono fatti salvi  gli  effetti  prodottisi  ed  i  rapporti
          giuridici  sorti  sulla  base  dei  decreti-legge 8 ottobre
          1992, n. 398, 11 dicembre 1992, n. 478 e 12 febbraio  1993,
          n. 31".
             Il  D.L.  n. 57/1993, di contenuto prossoche' analogo al
          presente decreto, non e'  stato  convertito  in  legge  per
          decorrenza   dei   termini   costituzionali   (il  relativo
          comunicato e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale   -
          serie generale - n. 108 dell'11 maggio 1993).
             Il   D.L.   n.  1/1993,  recante  norme  sul  Fondo  per
          l'incremento ed il sostegno dell'occupazione, non e'  stato
          convertito    in   legge   per   decorrenza   dei   termini
          costituzionali (il relativo comunicato e' stato  pubblicato
          nella   Gazzetta Ufficiale  - serie generale - n.  56 del 9
          marzo 1993).
             I DD.LL. n. 472/1992 e n.  26/1993,  recanti  interventi
          urgenti   in   materia   di  occupazione,  non  sono  stati
          convertiti   in   legge   per   decorrenza   dei    termini
          costituzionali    (i   relativi   comunicati   sono   stati
          pubblicati, rispettivamente, nella  Gazzetta Ufficiale    -
          serie  generale  -  n. 27 del 3 febbraio 1993 e n. 79 del 5
          aprile 1993).
             I DD.LL. n. 398/1992, n. 478/1993 e n. 31/1993, recanti,
          i primi due, interventi urgenti a salvaguardia dei  livelli
          occupazionali   e,   il   terzo,   interventi   urgenti   a
          salvaguardia   dei   livelli   occupazionali   e   per   il
          finanziamento   dei   lavori  socialmente  utili  nell'area
          napoletana e  nella  citta'  di  Palermo,  non  sono  stati
          convertiti    in   legge   per   decorrenza   dei   termini
          costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati
          rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale - serie  generale
          -  n. 289 del 9 dicembre 1992, n. 36 del 13 febbraio 1993 e
          n. 87 del 15 aprile 1993).