AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. La legge di conversione del presente decreto, oltre a convertire il decreto (art. 1, comma 1), contiene anche altre disposizioni (art. 1, commi da 2 a 5) il cui testo e' riportato in appendice. Art. 1. Fondo per l'occupazione 1. Per gli anni 1993-1995 il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro del tesoro, attua, sentite le regioni, e tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1992, misure straordinarie di politica attiva del lavoro intese a sostenere i livelli occupazionali: a) nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88 (( o del regolamento CEE n. 328/88 cosi' individuate ai sensi del decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia; b) )) nelle aree che presentano rilevante squilibrio locale tra domanda ed offerta di lavoro secondo quanto previsto dall'articolo 36, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, accertati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta delle commissioni regionali per l'impiego, sulla base delle intese raggiunte con la Commissione delle Comunita' europee. 1-bis. (( Ai fini della definizione degli interventi di cui )) (( al comma 1 si tiene altresi' conto: )) a) (( della presenza di crisi territoriali di particolare gravita')) (( o di crisi settoriali strutturali con notevole impatto sui )) (( livelli occupazionali, facendo riferimento ai criteri gia' )) (( definiti sulla base della legislazione vigente per particolari )) (( settori; )) b) (( della sussistenza di situazioni di sviluppo ritardato o di )) (( depressione economica; )) c) (( della sussistenza di processi di ristrutturazione, di )) (( riconversione industriale o di deindustrializzazione; )) d) (( della presenza di gravi fenomeni di degrado sociale, )) (( economico o ambientale e di mancata valorizzazione e difesa del )) (( patrimonio storico e artistico. )) (( 2. Le misure di cui al comma 1, riservate alla promozione di )) (( iniziative per il sostegno dell'occupazione con caratteri di )) (( economicita e stabilita' nel tempo, comprese le dotazioni di )) (( opere di pubblica utilita', di servizi terziari e di edilizia )) (( abitativa economico-popolare, prevedono, per una durata non )) (( superiore ai tre anni, l'erogazione di incentivi ai datori di )) (( lavoro, per ogni unita' lavorativa occupata a tempo pieno, )) (( aggiuntiva rispetto alle unita' effettivamente occupate alla )) (( data di entrata in vigore del presente decreto, secondo )) (( modulazioni decrescenti che non possono superare )) (( complessivamente una annualita' del costo medio pro capite )) (( del lavoro. Il beneficio e' cumulabile con le agevolazioni )) (( di cui agli articoli 8, 20 e 25, comma 9, della legge 23 luglio )) (( 1991, n. 223, ed all'articolo 8, comma 9, della legge 29 )) (( dicembre 1990, n. 407. Gli incentivi di cui al presente comma )) (( devono favorire l'occupazione femminile, in conformita' ai )) (( principi di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125. )) 3. Alle misure di cui al comma 2 possono accedere soggetti pubblici e privati, anche organizzati in forma cooperativa, che presentino motivata domanda relativa a tutti i settori economici, purche' funzionali alle finalita' di cui al comma 1. Possono altresi' accedere imprese, pubbliche o private, incaricate di gestire progetti di pubblica utilita', di durata non inferiore ad un anno, nei quali siano impiegati lavoratori sospesi in cassa integrazione guadagni straordinaria e lavoratori rientranti nelle categorie di cui all'articolo 25, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, promossi dalle amministrazioni statali o dalle regioni. 4. Gli interventi previsti dal comma 2 sono estesi a tutto il territorio nazionale per le iniziative riguardanti l'occupazione di persone svantaggiate, promosse dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381. 5. Con uno o piu' decreti da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, definisce, in linea con la normativa comunitaria, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, i requisiti soggettivi dei lavoratori, avendo anche riguardo alle unita' dei giovani disoccupati in conseguenza della ultimazione dei lavori in tema di valorizzazione di beni culturali ed ambientali e, comunque, di interventi per la realizzazione di opere di utilita' collettiva di cui all'articolo 15 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e all'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, i modelli in conformita' dei quali vanno redatte le domande di contributo di cui al comma 3, i termini e le modalita' di erogazione dei benefici di cui al comma 2, anche mediante conguagli con i contributi previdenziali, nonche' le modalita' di controllo sui risultati conseguiti. Ai provvedimenti di ammissione ai benefici del Fondo di cui al comma 7 e di autorizzazione delle relative spese provvede il Ministro del lavoro e della previdenza sociale nei limiti delle disponibilita' del Fondo medesimo. La mancata attuazione del programma indicato nella domanda di contributo di cui al comma 3 comporta la decadenza dai benefici con restituzione di quanto eventualmente gia' fruito. (( 6. Per le finalita' di cui al comma 1 il Ministero del lavoro e )) (( della previdenza sociale, sentite le commissioni regionali per )) (( l'impiego, stipula convenzioni con consorzi di comuni e con )) (( enti, societa', cooperative o consorzi pubblici e privati, di )) (( comprovata esperienza e capacita' tecnica nelle materie di cui )) (( al presente articolo, nonche' con gli enti gestori dei fondi )) (( mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione )) (( di cui al comma l dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, )) (( n. 59, diretti all'incremento dell'occupazione, per progettare )) (( modelli e strumenti di gestione attiva della mobilita' e dello )) (( sviluppo di nuova occupazione, anche delineando metodi di )) (( valutazione della fattibilita' dei progetti e dei risultati )) (( conseguiti. )) 7. Per le finalita' di cui al presente articolo e' istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per l'occupazione, alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita al comma 8, nel quale confluiscono anche i contributi comunitari destinati al finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. A tale ultimo fine i contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al predetto Fondo. 7-bis. (( I contributi che verranno erogati dalla CEE per la )) (( realizzazione dei servizi di informazione sul mercato del )) (( lavoro comunitario e per gli scambi di domande e offerte di )) (( lavoro tra gli Stati membri, nonche' per le attivita' di )) (( cooperazione tra i servizi per l'impiego comunitari, verranno )) (( versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere )) (( assegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del )) (( Ministero del lavoro e della previdenza sociale. )) 8. Per il finanziamento del Fondo di cui al comma 7 e' autorizzata la spesa di lire 550 miliardi per l'anno 1993 e di lire 400 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Le somme non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo in quello successivo.
Riferimenti normativi: - Il testo dell'art. 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400, (Disciplina dell'attivita' di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente: "Art. 29 (Consulenti e comitati di consulenza) - 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' avvalersi di consulenti e costiuire comitati di consulenza, di ricerca o di studio su specifiche questioni. 2. Per tali attivita' si provvede con incarichi a tempo determinato da conferire a magistrati, docenti niversitari, avvocati dello Stato, dirigenti e altri dipendenti delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici, anche economici, delle aziende a prevalente partecipazione pubblica o anche ad esperti estraniei all'amministrazione dello Stato. 3. Gli incarichi sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che ne fissa il compenso di concerto con il Ministro del tesoro". - Il D.P.C.M. 15 settembre 1992 e' in corso di pubblicazione. - Gli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88, relativo alle missioni dei Fondi a finalita' strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti degli altri strumenti finanziari esistenti, sono i seguenti: "Obiettivo n. 1 1. Le regioni interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 1 sono regioni NUTS del livello II, il cui PIL pro-capite risulta, in base ai dati degli ultimi tre anni, inferiore al 75% della media comunitaria. Rientrano tra queste regioni anche l'Irlanda del Nord, i dipartimenti francesi d'Oltremare ed altre regioni il cui il PIL pro-capite si avvicina a quello delle regioni indi- cate al primo comma e che vanno inserite, per motivi particolari, nell'elenco relativo all'obiettivo n. 1. 2. L'elenco delle regioni interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 1 e' contenuto nell'allegato. 3. L'elenco delle regioni e' valido per cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento. Prima della scadenza di tale periodo la Commissione riesamina l'elenco in tempo utile affiche' il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotti un nuovo elenco valido per il periodo successivo alla scadenza dei cinque anni. 4. Gli Stati membri presentano alla Commissione i loro programmi di sviluppo regionale. Tali programmi contengono in particolare: - la descrizione delle linee principali scelte per lo sviluppo regionale e delle relative azioni; - indicazioni sull'utilizzazione dei contributi dei Fondi strtturali, della BEI e degli altri strumenti finanziari prevista nella realizzazione dei programmi. Gli Stati membri possono presentare un programma globale di sviluppo regionale per tutte le loro regioni incluse ell'elenco di cui al paragrafo 2 purche' questo programma comporti gli elementi di cui al primo comma. Gli Stati membri presentano per le regioni in questione anche i programmi di cui all'art. 10, paragrafo 2 e le iniziative previste dall'art. 11, paragrafo 1, includendo inoltre i dati relativi alle iniziative di cui all'art. 11, paragrafo 1 che costituiscono, ai sensi della normativa comunitaria, un diritto per i beneficiari. Per accelerare l'esame delle domande e l'attuazione degli interventi, gli Stati membri possono unire ai loro programmi le richieste di programmi operativi compresi nei medesimi. 5. La Commissione valuta i programmi e le azioni proposte nonche' gli altri elementi di cui al paragrafo 4 in funzione della loro coerenza con gli obiettivi del presente regolamento e con le disposizioni e le politiche menzionate agli articoli 6 e 7. Essa definisce, sulla base di tutti i programmi e di tutte le azioni di cui al paragrafo 4, nell'ambito della partnership prevista dall'art. 4, paragrafo 1 e di concerto con lo Stato membro interessato, il quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari, secondo le procedure previste all'art. 17. Il quadro comunitario di sostegno comprende in particolare: - le linee prioritarie scelte per l'intervento comunitario; - le forme d'intervento; - il programma indicativo di finanziamento con l'indicazione dell'importo degli interventi e della loro provenienza; - la durata di tali interventi. Il quadro comunitario di sostegno garantisce il coordinamento di tutti gli interventi strutturali comunitari previsti per la realizzazione dei vari obiettivi di cui all'art. 1 all'interno di una regione determinata. Il quadro comunitario di sostegno puo', all'occorrenza, essere modificato e adattato su iniziativa dello Stato membro o della Commissione di concerto con lo Stato membro, in funzione di nuove informazioni pertinenti e dei risultati registrati durante l'attuazione delle azioni in questione. A richiesta debitamente giustificata dello Stato membro interessato, la Commissine adotta i quadri comunitari particolari di sostegno per uno o piu' programmi di cui al paragrafo 4. 6. Gli interventi relativi all'obiettivo n. 1 assumono, prevalentemente, la forma di programmi operativi. 7. Le modalita' d'applicazione del presente articolo sono precisate nelle disposizioni di cui all'art. 3, paragrafi 4 e 5". "Obiettivo n. 2 1. Le zone industriali in declino interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 2 riguardano alcune regioni, regioni frontaliere o parti di regioni (compresi i bacini di occupazione e comunita' urbane). 2. Le zone di cui al paragrafo 1 debbono corrispondere o appartenere ad una unita' territoriale del livello NUTS III che soddisfi a ciascuno dei criteri seguenti: a) il tasso medio di disoccupazione dev'essere superiore alla media comunitaria registrata negli ltimi tre anni; b) rispetto all'occupazione complessiva, il tasso di occupazione nel settore industriale dev'essere superiore alla media comunitaria per qualsiasi anno di riferimento a decorrere dal 1975; c) il livello occupazionale nel settore industriale rispetto all'anno di riferimento di cui alla lettera b) deve risultare in regresso. L'intervento comunitario, fatte salve le disposzioni di cui al seguente paragrafo 4, puo' estendersi anche: - a zone contigue che soddisfano i suddetti criteri a), b) e c); - a comunita' urbane caratterizzate da un tasso di disoccupazione superiore di almeno il 50% alla media comunitaria e che hanno registrato un regresso notevole nell'occupazione nel settore industriale; - ad altre zone che nel corso degli ultimi tre anni hanno subito o che attualmente subiscono o rischiano di subire perdite occupazionali di rilievo in settori industriali determinanti per il loro sviluppo economico con un conseguente serio aggravamento della disoccupazione in dette zone. 3. Sin dall'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione adotta un primo elenco delle zone di cui al paragrafo 1, seguendo la procedura prevista dall'art. 17 e slla base delle disposizioni di cui al precedente paragrafo 2. 4. Nel redigere l'elenco e nel definire il quadro comunitario di sotegno di cui al seguente paragrafo 9, la Commissione provvede a garantire una reale concentrazione degli interventi sulle zone piu' gravemente colpite e nell'ambito geografico piu' appropriato, tenendo conto della siturazione particolare delle zone interessate. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni che possono aiutarla in questo compito. 5. Berlino puo' beneficiare del contributo a titolo del presente obiettivo. 6. La Commissione rivede periodicamente l'elenco delle zone beneficiarie. Tuttavia i contributi concessi dalla Comunita' nell'ambito dell'obiettivo n. 2 a favore delle varie zone contenute nell'elenco sono programmati ed erogati su base triennale. 7. Dopo tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento i criteri definiti al paragrafo 2 possono essere modificati dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo. 8. Gli Stati membri interessati presentano alla Commissione i loro programmi di riconversione regionale e sociale che contengono in particolare: - la descrizione delle linee principali scelte per la riconversione delle zone in questione e delle relative misure: - indicazioni sull'utilizzazione dei contributi dei Fondi, della BEI e degli altri strumenti finanziari prevista nella realizzazione dei programmi. Per accelerare l'esame delle domande e l'attuazione degli interventi, gli Stati membri possono unire ai loro programmi le richieste di programmi operativi compresi nei medesimi. 9. La Commissione valuta i programmi proposti in funzione della loro coerenza con gli obiettivi del presente regolamento e con le disposizioni e le politiche menzionate agli articoli 6 e 7. Essa definisce nell'abito della part- nership prevista dall'art. 4, paragrafo 1 e di concerto con lo Stato membro interessato, il quadro comunitario di sostegno alla riconversione per gli interventi strutturali comunitari, avendo cura di seguire le procedure di cui all'art. 17. Il quadro comunitario di sostegno comprende in particolare: - le linee prioritarie scelte per l'intervento comunitario; - le forme d'intervento; - il programma indicativo di finanziamento con l'indicazione dell'importo degli interventi e della loro provenienza; - la durata di tali interventi. Il quadro comunitario di sostegno puo' all'occorrenza, essere modificato e adattato su iniziativa dello Stato membro interessato o della Commissione di concerto con lo Stato membro, in fuzione di nuove informazioni pertinenti e dei risultati oservati nel corso della realizzazione delle azioni in questione. 10. Gli interventi relativi all'obiettivo n. 2 assumono, prevalentemente, la forma di programmi operativi. 11. Le modalita' d'applicazione del presente articolo sono precisate nelle disposizioni di cui all'art. 3, paragrafi 4 e 5". - Il testo del regolamento CEE n. 328/88, che istituisce un programma comunitario a favore della riconversione di zone siderurgiche, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 33 del 5 febbraio 1988. - Il D.L. 1 aprile 1989, n. 120, coordinato con la legge di conversione 15 maggio 1989, n. 181, recante: "Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 1989. - Il secondo comma dell'art. 36 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382) cosi' recita: "Resta ferma la competenza dell'amministrazione centrale relativa all'assitenza tecnica ed al finanziamento dei progetti speciali da eseguirsi da parte delle regioni per ipotesi di rilevante squilibrio locale tra domanda e offerta di lavori". - Gli articoli 8, 20 e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norma in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro) sono cosi' formulati: "Art. 8 (Collocamento dei lavoratori in mobilita'). - 1. Per i lavoratori in mobilita', ai fini del collocamento, si applica il diritto di precedenza nell'assunzione di cui al sesto comma dell'art. 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni ed integrazioni. 2. I lavoratori in mobilita' possono essere assunti con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi. La quota di contribuzione a carico del datore di lavoro e' pari a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni. Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il predetto contratto venga trasformato a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori dodici mesi in aggiunta a quello previsto dal comma 4. 3. Per i lavoratori in mobilita' si osservano, in materia di limiti di eta', ai fini degli avviamenti di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e succes- sive modificazioni ed integrazioni, le disposizioni dell'art. 2 della legge 22 agosto 1985, n. 444. Ai fini dei predetti avviamenti le Commissioni regionali per l'impiego stabiliscono, tenendo conto anche del numero degli iscritti nelle liste di collocamento, la percentuale degli avviamenti da riservare ai lavoratori iscritti nella lista di mobilita'. 4. Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto ai sensi del comma 1, assuma o tempo pieno e indeterminato i lavoratori iscritti nella lista di mobilita' e' concesso, per ogni mensilita' di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento della indennita' di mobilita' che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il predetto contributo non puo' essere erogato per un numero di mesi superiore a dodici e, per i lavoratori di eta' superiore a cinquanta anni, per un numero superiore a ventiquattro mesi, ovvero a trentasei mesi per le aree di cui all'art. 7, comma 6. Il presente comma non trova applicazione per i giornalisti. 5. Nei confronti dei lavoratori iscritti nella lista di mobilita' trova applicazione quanto previsto dall'art. 27 della legge 12 agosto 1977, n. 675. 6. Il lavoratore in mobilita' ha facolta' di svolgere attivita' di lavoro subordinato, a tempo parziale, ovvero a tempo determinato, mantenendo l'iscrizione nella lista. 7. Per le giornate di lavoro svolte ai sensi del comma 6, nonche' per quelle dei periodi di prova di cui all'art. 9, comma 7, i trattamenti e le indennita' di cui agli articoli 7, 11, comma 2, e 16 sono sospesi. Tali giornate non sono computate ai fini della determinazione del periodo di durata dei predetti trattamenti fino al raggiungimento di un numero di giornate pari a quello dei giorni complessivi di spettanza del trattamento. 8. I trattamenti e i benefici di cui al presente articolo rientrano nella sfera di applicazione dell'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88". "Art. 20 (Contratti di reinserimento dei lavoratori disoccupati). - 1. I lavoratori che fruiscono da almeno dodici mesi del trattamento speciale di disoccupazione, nonche' quelli che fruiscono dal medesimo termine del trattamento straordinario di integrazione salariale, possono essere assunti nominativamente mediante chiamata dalle liste di cui all'art. 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, con contratto di reinserimento da datori di lavoro che, al momento dell'instaurazione del rapporto di lavoro, non abbiano nell'azienda sospensioni dal lavoro in atto ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, ovvero non abbiano proceduto a riduzione di personale nei dodic mesi precedenti, salvo che l'assunzione non avvenga ai fini di acquisire professinalita' sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette riduzioni o sospensioni di personale. 2. Ai lavoratori assunti con contratto di reinserimento, di cui al comma 1, si applica, sulle correnti aliqote dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nelle misure previste per la generalita' dei lavoratori, una riduzione nella misura del settantacinque per cento per i primi dodici mesi nell'ipotesi di effettiva disoccupazione del lavoratore per un periodo inferiore a due anni, per i primi ventiquattro mesi nell'ipotesi di effettiva disoccupazione del lavoratore per un periodo superiore a due anni e inferiore a tre anni, per i primi trentasei mesi nell'ipotesi di effettiva disoccupazione del lavoratore per un periodo superiore a tre anni. 3. Il datore di lavoro ha facolta' di optare per l'esonero dall'obbligo del versamento delle quote di contribuzione a proprio carico nei limiti del cinquanta per cento della misura di cui al comma 2 per un periodo pari al doppio di quello di effettiva disoccpazione e non superiore, in ogni caso, a settantadue mesi. 4. I lavoratori assunti con contratto di reinserimento sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative ed istituti. 5. Il contratto di lavoro di reinserimento deve essere stipulato per iscritto. Copia del contratto deve essere inviata entro trenta giorni al competente Ispettorato provinciale del lavoro ed alla sede pronvinciale dell'INPS". "Art. 25, comma 9. - Per ciascun lavoratore iscritto nella lista di mobilita' assunto a tempo indeterminato, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro e, per i primi diciotto mesi, quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni". - Il comma 9 dell'art. 8 della legge 29 novembre 1990, n. 407, recante: "Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993" cosi' recita: "A decorrere dal 1 gennaio 1991 nei confronti dei datori di lavoro di cui ai commi 1, 2 e 3 in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto, quando essere non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipedenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi, i contributi previdenziali ed assistenziali sono applicati nella misura del 50 per cento per un periodo di trentasei mesi. A tal fine sara' costituita in ogni regione apposita lista della quale le assunzioni possono essere effettuate con richiesta nominativa, secondo le modalita' indicate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Nelle ipotesi di assunzioni di cui al presente comma effettuate da imprese operanti nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ovvero da imprese artigiane, non sono dovuti i contributi previdenziali e assistenziali per un periodo di trentasei mesi". - La legge 10 aprile 1991, n. 125 (Azioni positive per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 1991. - Il comma 5 dell'art. 25 della citata legge 23 luglio 1991, n. 223, cosi' recita: "I lavoratori di cui al secondo periodo del comma 1 sono: a) i lavoratori iscritti da piu' di due anni nella prima classe delle liste di collocamento e che risultino non iscritti da almeno tre anni negli elenchi ed albi degli esercenti attivita' commerciali, degli artigiani e dei coltivatori diretti e agli albi dei liberi professionisti; b) i lavoratori iscritti nella lista di cui all'art. 6; c) le categorie di lavoratori determinate, anche per specifiche aree territoriali, mediante delibera della commissine regionale per l'impiego, approvata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale ai sensi del comma 7". - Il comma 1, lettera b), dell'art. 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), e' il seguente: "1. Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso: a) (omissis); b) lo svolgimento di attivita' diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate". - Il testo dell'art. 15 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986)" e' il seguente: "Art. 15. - 1. E' autorizzata la spesa di lire 300 miliardi per l'anno 1986 e di lire 300 miliardi per l'anno 1987, di cui il 50 per cento riservato al Mezzogiorno, da destinarsi alla realizzazione di iniziative volta alla valorizzazione di beni culturali, anche collegate al loro recupero, attraverso l'utilizzazione delle tecnologie piu' avanzate, ed alla creazione di occupazione aggiuntiva di giovani disoccupati di lungo periodo, secondo le disposizioni del presente articolo. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, definisce entro il 31 marzo 1986 un programma che dovra' concernere le seguenti aree d'intervento prioritarie: patrimonio archeologico, patrimonio architettonico e urbanistico, patrimonio librario, patrimonio letterario e linguistico, patrimonio storico archivistico, arti figurative e arti minori. 2. I progetti finalizzati all'attuazione del programma di cui al precedente comma, da presentarsi entro il 31 maggio 1986, debbono indicare: a) l'area e le modalita' degli interventi e gli obiettivi che si intendono raggiungere; b) la durata dell'intervento e l'onere finanziario del medesimo, articolato per i vari fattori produttivi; c) il numero e la qualificazione professionale di addetti specificamente assunti per l'attuazione dell'iniziativa; d) le tecnologie che vengono utilizzate; e) le istituzioni competenti per materia e territorio eventualmente coinvolte. 3. La realizzazione dei progetti di cui al precedente comma 2 avverra' sotto il diretto controllo, secondo le rispettive competenze, dell'Istituto centrale per la patologia del libro, dell'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche, dell'Istituto centrale per il restauro, e dell'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione. 4. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il parere del Consiglio nazionale dei beni culturali, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, istutisce i progetti e trasmette al CIPE per l'approvazione l'elenco coordinato, indicando l'entita' del relativo finanziamento. 5. Entro il 30 giugno 1986, il CIPE delibera sui progetti, indicando i soggetti concessionari della loro attuazione. 6. Con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono approvati gli atti di concessione, che debbono indicare: a) il soggetto concessionario; b) il numero nonche' le qualificazioni professionali degli addetti che saranno specificamente assunti con contratto a termine e con chiamata nominativa tra i soggetti di eta' non superiore a 29 anni che risultino inseriti nelle liste di collocamento da oltre 12 mesi o che comunque non abbiano avuto alcuna occupazione da oltre 12 mesi secondo quanto attestato dal libretto di lavoro. E' fatta salva la possibilita' di assumere, con le medesime modalita', tecnici o laureati i quali, ancorche' abbiano superato il ventinovesimo anno di eta', abbiano gia' svolto, con contratto a tempo, attivita' di intervento sui beni culturali presso le sovrintendeze; c) i contenuti e le modalita' delle attivita' form- ative destinate, nell'ambito del contratto di lavoro, agli addetti assunti ai sensi della precedente lettera b); d) l'utilizzabilita' delle tecnologie avanzate nella valorizzazione dei beni culturali oggetto dell'atto; e) il tempo di esecuzione; f) le modalita' di erogazione degli acconti e del saldo; g) le modalita' di controllo della regolare esecuzione dell'intervento. 7. Le opere eventualmente occorrenti per l'attuazione degli interventi sono di pubblica utilita', urgenti ed indifferibili. 8. I pagamenti di acconto e di saldo dei lavori di attuazione dei progetti vengono disposti dal Ministro per i beni culturali e ambientali. 9. Il bene rinveniente dall'esecuzione del progetto e' di proprieta' dello Stato; l'utilizzazione totale o parziale dello stesso puo' essere affidata ad enti pubblici e a soggetti privati con apposita convenzione". - L'art. 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) (legge finanziaria 1988), cosi' recita: "Art. 23. - 1. Per gli anni 1988, 1989 e 1990 il Ministero del lavoro e della previdenza sociale finanzia, nel limite di lire 500 miliardi per ciascun anno, la realizzazione nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, di iniziative a livello locale, temporalmente limitate, consistenti nello svolgimento di attivita' di utilita' collettiva mediante l'impiego, a tempo parziale, di giovani di eta' compresa tra i diciotto e i ventinove anni, privi di occupazione ed iscritti nella prima classe delle liste di collocamento. 2. Le iniziative di cui al comma 1 sono proposte da amministrazioni pubbliche, imprese, associazioni, fondazioni, ordini e collegi professionali e sono attuate da imprese anche cooperative gia' esistenti al 31 dicembre 1987. Le proposte sono presentate nella forma di progetti formulati a norma del comma 3 all'agenzia per l'impiego competente per territorio. L'agenzia per l'impiego, verificata la conformita' del progetto al modello di cui al comma 3, lo sottopone, corredato dal proprio parere motivato e non vincolante, alla commissione regionale per l'impiego. L'agenzia per l'impiego puo' sottoporre alla commissione anche progetti da essa direttamente predisposti. La commissione regionale per l'impiego approva i progetti, autorizzando l'utilizzazione dei giovani disoccupati e deliberando, nei limiti, della quota di cui al comma 6, l'ammissione dei predetti progetti al finanziamento. L'agenzia per l'impiego, ai fini della proposta, e la commissione regionale per l'impiego, ai fini dell'approvazione, sono tenute a dare priorita': a) a parita' di condizioni, a programmi relativi ad attivita' indicate ovvero promosse dagli enti territoriali: b) ai progetti idonei a conseguire, anche mediante apposita preparazione professionale dei giovani, risultati suscettibili di promuovere occasioni di lavoro; c) ai progetti che consentano di conseguire risultati permanenti di recupero o miglioramento di fruibilita' del bene oggetto dell'intervento. 3. I progetti sono formulati secondo un modello predisposto dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego. I progetti sono corredati dalla documentazione relativa alle autorizzazioni rilasciate dalle competenti amministrazioni, ove essere siano necessarie alla loro attuazione, e devono in ogni caso indicare: a) l'impresa responsabile dell'attuazione del progetto; b) il numero e la qualificazione dei lavoratori da impegnare nello svolgimento delle iniziative nonche' l'eventuale attivita' formativa; c) l'area dell'intervento, le modalita' della sua attuazione e gli obiettivi che si intendono raggiungere; d) la durata dell'intervento, che non dovra' essere inferiore a tre mesi e superiore a dodici mesi, salvo quanto previsto al comma 5; e) l'onere finanziario complessivo connesso alla realizzazione dell'intervento, analiticamente illustrato anche con riferimento ai fattori produttivi. In ogni caso l'onere del quale si chiede il finanziamento, nel complesso, non deve essee superiore a lire 2 miliardi e quello relativo alle indennita' di cui al comma 7 non puo' essere inferiore all'80 per cento del predetto onere complessivo; f) le istituzioni competenti per materia e territorio eventualmente coinvolte nella formulazione del progetto e nella sua attuazione; g) il numero e la qualificazione professinale dei lavoratori dell'impresa preposti all'attuazione dell'iniziativa; h) i nominativi delle persone di cui alla lettera g) tenute ad attesare lo svolgimento dell'attivita' da parte dei singoli. 4. Quando il progetto e' predisposto dall'agenzia per l'impiego, all'indicazione di cui alla lettera a) del comma 3, provvede la commissione regionale per l'impiego. 5. La commissione regionale per l'impiego, in considerazione della particolare qualita' di determinati progetti, puo' deliberare che la loro durata sia prolungata per un ulteriore periodo non superiore a dodici mesi. 6. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ripartisce annualmente tra le regioni interessate gli stanziamenti, tenendo conto del tasso di disoccupazione giovanile e, per gli anni 1989 e 990, anche dello stato di attuazione degli interventi previsti dal presente articolo. 7. I giovani ai quali va offerta l'occasione di essere utilizzati nell'attuazione dei progetti vengono individuati secondo la graduatoria delle liste di collocamento. La loro utilizzazione non comporta l'utilizzazione di un rapporto di lavoro subordinato e deve svolgersi a tempo parziale, per un orario non superiore a ottanta ore mensili. Si applicano le disposizioni per l'assunzione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni ed integrazioni. Ai giovani disoccupati e' corrisposta, per ogni ora di lavoro effettivamente prestata, una indennita' di lire 6.000; per i giorni per i quali viene corrisposta, essa sostituisce l'indennita' di disoccupazione eventualmente spettante, fermi restando la corresponsione degli assegni familiari e l'accredito dei contributi figurativia quest'ultima collegati. 8. Ciascun giovane puo' essere impegnato nello svolgimento delle attivita' previste dal presente articolo per un periodo complessivamente non superiore a 12 mesi. L'accettazione dell'offerta di cui al comma 7 non comporta la cancellazione dalle liste di collocamento. 9. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le modalita' dell'erogazione del finanziamentoe dei controlli sulla regolare attuazione del progetto. 10. Fino all'istituzione delle agenzie per l'impiego, gli adempimenti di cui al comma 2 sono svolti dalle commissioni regionali per l'impiego. 11. Nelle regioni a statuto speciale i compiti della commissione regionale per l'impiego sono svolti dal corrispondente organo". - Il comma 1 dell'art. 11 delle lege 31 gennaio 1991, n. 59 (Nuove norme in materia di societa' cooperative), e' il seguente: "Le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell'art. 5 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e qelle riconosciute in base a leggi emanate da regioni a statuto speciale possono costituire fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. I fondi possono essere gestiti senza scopo di lucro da societa' per azioni o da associazioni". APPENDICE Con riferimento all'avvertenza: Si trascrive il testo dell'art. 1, commi da 2 a 5, della legge di conversione: "2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57. 3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 5 gennaio 1993, n. 1. 4. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 5 dicembre 1992, n. 472 e 1 febbraio 1993, n. 26. 5. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 8 ottobre 1992, n. 398, 11 dicembre 1992, n. 478 e 12 febbraio 1993, n. 31". Il D.L. n. 57/1993, di contenuto prossoche' analogo al presente decreto, non e' stato convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 108 dell'11 maggio 1993). Il D.L. n. 1/1993, recante norme sul Fondo per l'incremento ed il sostegno dell'occupazione, non e' stato convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 56 del 9 marzo 1993). I DD.LL. n. 472/1992 e n. 26/1993, recanti interventi urgenti in materia di occupazione, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 27 del 3 febbraio 1993 e n. 79 del 5 aprile 1993). I DD.LL. n. 398/1992, n. 478/1993 e n. 31/1993, recanti, i primi due, interventi urgenti a salvaguardia dei livelli occupazionali e, il terzo, interventi urgenti a salvaguardia dei livelli occupazionali e per il finanziamento dei lavori socialmente utili nell'area napoletana e nella citta' di Palermo, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 289 del 9 dicembre 1992, n. 36 del 13 febbraio 1993 e n. 87 del 15 aprile 1993).